Oggi la Toscana è in ZONA GIALLA

  1. Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

    Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
    - alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
    - alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
    - alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

    A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

    Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

    Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

    Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

    In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

  1. In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
  2. Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

    L’obbligo non è comunque previsto per:
    -    bambini sotto i 6 anni di età;
    -    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    -    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

    Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
    -    mentre si effettua l’attività sportiva;
    -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
    -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

    Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
    È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

  3. È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
    - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
    - per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
    - per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
    - per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

    Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

    In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

  1. I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data? Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
  2. Cosa si intende con l’espressione “servizi alla persona”, ai quali si può accedere solo con Green Pass base? Ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:
    -    saloni di barbieri e parrucchieri;
    -    centri estetici;
    -    istituti di bellezza;
    -    servizi di manicure e pedicure;
    -    attività di tatuaggio e piercing;
    -    sartorie;
    -    lavanderie e tintorie, anche industriali;
    -    pompe funebri.
  3. Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  1. È consentito agli alunni con disabilità delle classi in dad svolgere comunque l'attività didattica in presenza?Agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che non siano positivi al COVID-19 e che non presentino una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, è garantito, con modalita' di massima sicurezza ed in assenza di sintomatologia specifica, in ogni caso, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.
  2. In zona gialla e arancione, vige ancora il limite massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo nei bar e nei ristoranti, per il servizio al tavolo al chiuso?No. In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

INFOGRAFICHE

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FONTI

– Scheda Anci Toscana “Le nuove norme sul Green Pass” (25 gennaio 2022)
– Scheda Anci Toscana “Green pass, le novità decise dal governo” (22 gennaio 2022)
– DPCM Green Pass (21 gennaio 2022)
– Ordinanza Regione Toscana n.2 del 10 gennaio 2022 (Attività di tracciamento e gestione dei casi positivi)
– Ordinanza Regione Toscana n.2 del 10 gennaio 2022 Allegato A
– Ordinanza Regione Toscana 
n.1 del 10 gennaio 2022 (Prezzi calmierati Tamponi)
– Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
– Scheda Anci Toscana 8 gennaio 2021: Le nuove regole contro il Covid19 – dal 10 gennaio Toscana in zona gialla
– Scheda Anci Toscana 8 gennaio 2021: Le nuove regole per la scuola
– Tabella attività consentite senza/con green pass base/rafforzato
– Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento (B.1.1.529).
– Ulteriori misure di contenimento della pandemia, Decreto Legge 229/21 in GU
– Governo, ulteriori misure di contenimento  29 dicembre, comunicato stampa
– Milleproroghe, Decreto Legge 228/21 in GU
– Test antigienici-quarantena, Nota esplicativa dell’Ordinanza n.66 Regione Toscana
– Ordinanza Regione Toscana n.  66 del 28 dicembre (test antigienici, tracciamento, quarantena)
– Emergenza – green pass, Decreto Legge 221/21 in Gazzetta Ufficiale
– Booster: anticipato a 4 mesi dal 10 gennaio, Ordinanza Ministro della Salute 24 dicembre
– Green pass – obbligo mascherine, scheda di Anci Toscana 23 dicembre

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